Ho pensato che il Blog possa rappresentare il repository dei miei tanti impegni per i quali ho scritto per esigenze particolari. Quindi apposto un pezzo del 2014 , pubblicato su un libro che è ad uso universitario. E’, a mio avviso, interessante perchè fa giustizia di tanti luoghi comuni sulle banche cosi come prova a far capire l’orientamento della politica in materia fiscale che ha sempre richiamato, come spesso ha fatto anche parte della magistratura , le manchevolezze sul sistema bancario a giustificazione dei ritardi sulla incisività vuoi dei risultati in tema di antiriciclaggio vuoi dei risultati in tema di evasione fiscale. Vorrei solo ricordare che l’ABI nel periodo caldo pubblicava un libro, tosto, un tomo molto articolato dal titolo: le banche ausiliarie di giustizia.
CapitoloQuinto
Banche, istituzioni finanziarie e sviluppo delle imprese criminali
5.1 – Premessa
Le attività e le imprese malavitose hanno fatto registrare nel ventennio uno sviluppo costante; il dato più allarmante è, però, costituito dalla crescita continua dell’economia sommersa (sommerso economico in cui è da comprendere il sommerso criminale) valutata in 410 miliardi di € pari 27%[1] del nostro PIL (con un’evasione fiscale stimata di 180 miliardi di €)[2]. Il che induce a una riflessione sui modi e sull’efficacia nel tempo circa la tenuta del sistema delle banche e delle istituzioni finanziarie rispetto agli obblighi nuovi derivanti dalla legge 197 del 1991 e successive modificazioni (la 231 del 2007): legge antiriciclaggio[3]. Obblighi nuovi, che si aggiungono a quelli preesistenti già inquadrati dalla pubblicistica quali funzioni ausiliarie delle pubbliche autorità al punto da far definire le banche, da parte dell’ABI, “ausiliarie di giustizia” (La banca ausiliaria di giustizia, 1997). Dal 1991 l’intero sistema diviene destinatario di un munus pubblico aggiunto, diviene portatore di una delicata funzione socio/economica costituita dalla partecipazione attiva al contrasto verso il crimine finanziario che va sotto il nome di riciclaggio; modalità quest’ultima con la quale il denaro, frutto di attività illegali, viene ripulito attraverso il sistema finanziario e reimmesso nel circuito dell’economia legale attraverso i canali delle aziende bancarie. La partecipazione delle banche e del sistema finanziario alla lotta verso la criminalità organizzata e la collaborazione attiva sono state dal quel momento considerate una risorsa fondamentale[4] tra tutte quelle disponibili finalizzate al contenimento dell’economia criminale e auspicabilmente alla sua eradicazione. I dati che ne segnano l’entità nel mondo, in Europa e in Italia, rappresentano una grave minaccia per i mercati e l’economia (UNDOC, report 11/2011). L’intreccio tra economia legale e illegale, tra finanza e malaffare, quale patologia del sistema, viene sovente considerato un male inevitabile delle società complesse. Accettando questa visione in parte cinica in parte rassegnata si dimostra di non avere abbastanza fiducia sul fatto che questa malattia socio-economica può essere significativamente ridimensionata sol che se ne voglia veramente la sua fine.
«Vero è, invece, che essa vive e prospera solo in conseguenza di imperfezioni nella costruzione, tempo per tempo, dei meccanismi di presidio, di imperfezioni risalenti a cause storiche, congiunturali, di cultura, di assetto organizzativo dipendente dall’insufficienza delle risorse a disposizione della società e dalla priorità che si assegnano. Essa è anche funzione della scelta operata dal malavitoso se compiere o non compiere il crimine, scelta razionale basata su un confronto costo benefici dato dall’impunità e dall’entità della sanzione rispetto al ricavo dei guadagni illeciti.» (Donato e Masciandaro, 2005)
Approfondire le modalità con le quali può manifestarsi l’intreccio/relazione colpevole o inconsapevole del sistema finanziario con le aziende e le attività malavitose che indeboliscono la tenuta degli assetti sociali e del sistema economico generale appare doveroso e utile.
Lo studio, però, non può prescindere dall’analizzare la reale efficacia nel tempo del quadro legislativo dipendente anche dal suo rapporto con altri sistemi di prevenzione e di repressione oltre che con le note carenze sistemiche: una per tutte quella della disciplina per lotta all’evasione portatrice di un inspiegabile ritardo[5] e la mancata adozione nel sistema penale del reato di autoriciclaggio[6]. La lotta all’evasione, specie in Italia, è tema strettamente connesso all’altro dell’economia criminale a cui appare contiguo e spesso strumentale (CRIM, Tavares, 2012 e Audizione pres. Corte dei Conti, 2013 Montecitorio). Purtuttavia non si può escludere che l’intreccio possa essere conseguenza di infedeltà colpevoli (occasionali e non sistemiche) di agenti singoli o frutto di inadeguatezze di singoli sportelli, di banche e/o agglomerati dipendenti anche dalla complessità organizzativa e della gestione dell’intera materia. La legge 197 (ora 231/07) infatti, da sempre rivolta all’intero mondo delle banche e della finanza, ha riguardato indistintamente modelli operativi d’impresa largamente diversificati per dimensione, per territorio e per contenuti gestionali. La risposta alle istanze regolamentari non poteva perciò essere di eguale entità, qualità ed efficacia. Da tanto non può dedursi, come spesso si fa e si scrive, la considerazione di un sistema che tende a favorire l’economia criminale per ragioni di conto economico e di mercato benché appaia evidente che l’economia criminale abbia trovato soluzioni e modalità delle quali servirsi negli anni, avvalendosi proprio delle istituzioni finanziarie; grazie ad esse sono cresciute le risorse illegali mantenute in un sistema occulto e non palese. Il raggiro nella gran parte dei casi è avvenuto nei punti di maggiore debolezza coincidenti con aree territoriali deboli o con insufficienze organizzative e strutturali, ove più agevole è apparsa l’opera dei dipendenti e dei colletti bianchi dell’area grigia nel supporto alle attività senza la quale probabilmente l’emersione delle illeceità sarebbe più agevole.
5.2 – Banche, sistema finanziario ed evoluzioni del quadro strutturale e regolamentare negli anni dal 1990 a oggi
Nel periodo sotto esame il sistema bancario e quello finanziario hanno vissuto ventitré anni terribili. Dopo una fase sonnecchiante, durata cinquantaquattro anni dal 1936 sino al 1990, in vista dell’apertura verso l’Europa il sistema è costretto ad abbandonare regole consolidate e collaudate ad abbracciare nuove visioni orientate all’imprenditorialità, al conto economico e agli affari, al mercato e alle nuove opportunità derivanti dalla finanza: ordinaria e innovativa. La legge Amato induce, attraverso stimoli di natura fiscale, tutte le entità sino allora presenti a trasformarsi in Spa. Nel 1994 entra in vigore il nuovo Testo Unico bancario, il TUB emanato dalla Banca d’Italia nel 1993, un corpus iuris assolutamente innovativo, seguito a breve distanza nel 1998 dal TUF, il testo unico della Finanza. Di entrambi i Testi unici le banche divengono, di fatto, destinatarie assolute. La finanza diventa una nuova e importante modalità operativa dell’impresa bancaria. Nel 2005 la legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari completa il quadro delle fonti primarie lasciando alla Banca d’Italia la cura del quadro normativo e regolamentare della Vigilanza prudenziale. In questo complesso articolato di regole è presente sin dal 1991, con le sue specificità, anche la legge Antiriciclaggio che avrà evoluzioni continue stimolate dalle Direttive Comunitarie e dalle indicazioni del GAFI.[7] In uno alle trasformazioni della natura giuridica (privatizzazioni) si mette anche in moto un processo di aggregazioni e di concentrazioni che rivolta gli assetti modificando l’intera toponomastica e tutta la filiera: 17 concentrazioni nel 1991, 33 nel 1992, 16 nel 1993, 36 nel 1995 e 33 nel 1996 per un numero complessivo di 166 sino a quell’anno e di 300 sino al 2008. Le quote di mercato per le prime cinque banche passano dal 36% del 1995 al 50% del 2008. Il numero delle banche passa a quella data da ex 935 a 806 e quello dei gruppi da 87 a 82. Traumi organizzativi profondi e ampi sconvolgono via via sia assetti interni e di mercato anche d’intere aree geografiche. Le diverse responsabilità, poi, facenti capo ad aziende con governance autonome e la differenza nei sistemi si sono presentate con una altrettanto diversa capacità di tenuta rispetto all’intero quadro regolamentare di Vigilanza (TUB e TUF) in cui è da considerare anche la normativa antiriciclaggio. Infine il passaggio alla moneta unica, l’evoluzione dei sistemi di pagamento al retail e all’ingrosso, la cosiddetta nuova banca elettronica[8], e il processo d’internazionalizzazione imposto dall’Europa Unita di nostre aziende andate in Europa e di aziende dell’Europa venute a operare in Italia, dicono quanto divenisse complesso e competitivo il sistema delle banche, non solo all’interno dello scenario nazionale Italia quanto e soprattutto nello scenario europeo. Da ultimo l’emergere della finanza innovativa, come area sempre crescente negli assets e nel conto economico delle banche, rende più evidente il contesto di settore nel quale occorreva e occorre assicurare la tenuta della normativa dell’antiriciclaggio fondata su impegni operativi, adempimenti ma anche su collaborazioni attive, e fa anche capire ex adverso quanti canali e opportunità si siano presentate per le operazioni di pulizia dei profitti illeciti e con quanti strumenti, nel primo decennio (sino al 2005/2006) della legislazione, è stata gestita la intera problematica. Quanto, poi, questo quadro evolutivo abbia concorso a una presa d’atto reale e consapevole del nuovo munus pubblico per la lotta alla criminalità organizzata lo si desume dal numero delle operazioni sospette segnalate nel periodo in questione nonostante investimenti in strutture, risorse e attività di formazione facessero pensare a iniziative più concludenti. Ben altre forse e forse persino più prioritarie apparivano le esigenze di compliance verso il quadro normativo generale orientato al riassetto di impresa rispetto al mercato nazionale ed alla nuova realtà dell’unione monetaria.
Tabella 5-A: Numero di segnalazioni per operazioni sospette, in valore assoluto, pervenute all’UIF nel periodo 1997-2011. Fonte: UIF |
5.3 – Gli strumenti e l’evoluzione normativa
L’excursus sulla evoluzione strutturale e regolamentare del sistema bancario ha individuato solo le ragioni ambientali e di contesto che spiegano la modestia dei contributi rispetto alla mission pubblica di contrasto segnata nella legge del 1991. Qualcosa occorre dire anche sugli strumenti e su alcuni pezzi della normativa. La qualità delle soluzioni informatiche organizzative apprestata per assecondare gli indirizzi del legislatore della 197, per quanto ritenuta all’avanguardia dai paesi europei, non è apparsa da subito e sempre all’altezza delle esigenze conclamate. La normativa nasce nel 1991, a ridosso delle grandi trasformazioni, in un momento di inadeguatezza e in una fase di insufficienza organizzativa e culturale, in un contesto inidoneo per guardare con una nuova ottica i fenomeni bancari dal punto di vista della natura sottesa delle transazioni oltre che della qualità non percepita del cliente. In precedenza non c’era ragione per esserne attenti. Le banche collaboravano con la giustizia su altri piani e con altre modalità. Le procedure bancarie[9] dell’epoca, tutte di profilo gestionale e amministrativo peraltro sprovviste di un dato critico fondamentale costituito dal codice fiscale (vedi la nota 5), poco orientate al trattamento dei dati e delle sue qualificazioni, non sono state da subito integrate con la struttura organizzativa e informatica imposta dal nuovo compito pubblico oltre che con i profili conoscitivi e formativi del personale e del quadro dirigente. L’AUI (Archivio unico informatico), previsto in punto tecnico un anno dopo dal D.lgs. del 1992, nodo essenziale per la gestione del fenomeno perché collettore delle transazioni di importo superiore ai 20 milioni (valore del 1992) transitate sui conti, è stato, quasi sempre, per le tutte le banche e sino ai primi anni del nuovo millennio, una applicazione informatica stand alone, alimentata con pesanti attività di back office, mai collegata in real-time con il complesso dei dati bancari ordinari e non dell’area finanza, crediti, mercati, sistemi di pagamento e giammai fruibile on line nel primo periodo sotto esame. Un’applicazione più rivolta allo sportello che portata a interagire con i database delle aree sensibili del credito, della finanza, della finanza innovativa laddove, insieme all’operatività transazionale, si generano informazioni qualitative e critiche sui profili dei clienti. Oggi, in quasi in tutte le banche, quello stesso archivio rileva in tempo reale le operazioni di importo superiore a 15.000 € (art. 15 legge 231 del 2007) passate sui conti o fuori dai conti dei clienti e interagisce con il mondo applicativo. Lo spettro delle operazioni censite è quello indicato nell’elenco contenente le 102 causali delle singole operazioni (aggiornato con tutte le operazioni del mondo della finanza)[10]. L’Archivio unico informatico (disegnato con tutte le informazioni, parametri e attributi definiti dall’UIC) ha richiesto il sostenimento di costi non lievi, di costi ricorrenti perché sollecitati dalle revisioni normative, dagli adeguamenti non solo di contenuto ma anche di processo e di rapporto con le strutture aziendali deputate alla gestione della materia nella fase di acquisizione delle informazioni prescritte (arricchitesi via via), di controllo successivo e di invio, ieri all’UIC (Ufficio Italiano dei Cambi), oggi all’UIF (Unità di indagine finanziaria ). E’ divenuto il serbatoio cui ha attinto e tuttora attinge la procedura informatica interbancaria Gianos[11], altro sistema nato nel 1993 con l’obiettivo di contribuire all’applicazione della normativa, fatto oggetto di ampi sviluppi, con il quale si è provato a individuare gli indici di anomalia, in modo da risalire alle operazioni di natura sospetta sulla base delle relazioni qualitative indicate dal Decalogo della Banca d’Italia del 1994 (vedi primi documenti del Gafi). Con Gianos oggi si generano anche i profili di rischio del cliente che, in sede di attivazione del rapporto e durante il suo corso, è invitato a fornire informazioni qualitative della sua posizione[12]. I ritardi nell’apprestamento di soluzioni tecniche e tecnologiche ottimali rispetto al pressante impegno di controllo su un’enorme massa di dati e «il ritardo nell’acquisizione di una nuova cultura della legalità come valore di mercato» (Masciandaro, 1999), che profitta all’economia in generale e poi di riflesso anche alle banche, hanno limitato il contributo del sistema bancario nella lotta al crimine.
In presenza di insufficienze diffuse di diverso genere, l’intercettazione qualitativa (non quella quantitativa frutto delle registrazioni pedisseque – fatta di identificazioni e registrazioni) non ha dato risultati apprezzabili. L’operazione di laundering dei capitali sporchi trasformati in depositi bancari, obbligazioni, capitali di imprese, fondi di investimento e altro, sotto la titolarità di soggetti puliti ma carenti dal punto di vista della produzione lecita del reddito, ha potuto contare su molteplici opportunità date dalla configurazione stessa del sistema, fatto di molti canali e di tante soluzioni. Il risparmio, la raccolta, i fondi, le obbligazioni, la liquidità privata sono sempre cresciuti anche in tempi di crisi (ed anche dopo il 2008 anno di buio profondo).[13] Ciò può essere accaduto non solo con la clientela ordinaria, che poi a partire dal 2007 relativamente alle crescenti operazioni dell’area finanza sarà sottoposta ex lege (MIFID), nel suo solo interesse (non quello della banca) anche alla profilatura del rischio finanziario, ma anche con quella fruitrice di affidamenti nonostante questa diventi tale solo a valle di rigorose procedure selettive sul merito creditizio.[14] Le condizioni di agibilità sono state costruite quasi sempre con l’apporto dell’area grigia della società che si è prestata al bisogno e che in molti casi è divenuta funzionale all’intestazione di conti e rapporti sia dal lato passivo sia attivo. Scendendo nello specifico nel panorama delle più frequenti modalità di riciclaggio adottate dalle organizzazioni criminali, l’impiego del sistema bancario è avvenuto attraverso il ricorso a operazioni tradizionali, comportanti la titolarità di conti correnti, di depositi, titoli, di quote di fondi, operazioni a supporto della gestione: di attività commerciali ad alta redditività solitamente caratterizzate da numerose transazioni in contanti, quali alberghi, centri turistici, bar, ristoranti il cui giro di affari si riversa sulle banche; della costruzione e acquisto di immobili, settore che, da sempre, nel mirino della criminalità organizzata, privilegia le grandi ed eleganti strutture alberghiere e/o i villaggi turistici (di cui al precedente punto); di attività commerciali per le quali è già previsto un programma di fallimento e di bancarotta “pilotati”; di compensazioni internazionali attraverso cui viene, ad esempio, accreditata all’estero una somma a favore di un cittadino residente in Italia a fronte di identica procedura effettuata nel nostro paese a favore della controparte residente all’estero; della creazione di fondi occulti mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti. Operazioni queste tutte idonee a dissimulare la titolarità, mediante tecniche di interposizioni personale, caratterizzate dall’impiego di prestanome (c.d. “teste di legno”), o di strutture societarie ovvero di gestioni fiduciarie; e idonee, altresì, a dissimularne la provenienza illecita (la c.d. “opera di certificazione”), mediante l’attribuzione di fittizie causali economiche o mediante l’intestazione di quote societarie, immobili, attività commerciali che alla banca si presentano in apparenza scortate dai profili di regolarità e legittimità. Profili illeciti che altre tipologie di approfondimenti non tipiche della banca, quali quelle offerte dalla centrale dei bilanci, registri pubblici, etc. se contemplate ex lege, farebbero emergere de plano: esempio mediante accesso alle banche dati della amministrazione giudiziaria, (con i profili di reità), dei contenziosi tributari e altre.[15]
5.4 – Considerazioni conclusive sul primo periodo
L’insufficiente significatività delle segnalazioni sospette[16] per numero e importo, oltre che per qualità, è stata la spia dei risultati poco lusinghieri dei primi quindici anni. Il dato di insufficienza e di insoddisfazione emerge anche dalla lettura di testi di settore pubblicati sul finire degli anni ‘90 «i risultati sono apparsi tanto più inefficaci e inefficienti se rapportati ai notevoli investimenti comunque fatti». Pur non essendo stato determinante ai fini della lotta al crimine il Sistema ha in ogni caso ispirato la sua operatività alle regole della prudenza insite nella regolamentazione propria di tutti gli intermediari e dei mercati finanziari di cui la normativa antiriciclaggio rappresenta una parte anche delicata.Legalità e normativa antiriciclaggio hanno rappresentato un valore tendenziale di riferimento come le relazioni dell‘Abi testimoniano e come emerge da quelle della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano dei cambi, e dal 2008, da quelle dell’UIF e del Ministero del Tesoro al Parlamento, ministero diventato con la legge 231 del 2007 responsabile delle strategie e della politica sul tema.
Ma è del tutto evidente che i flussi finanziari criminali sono transitati nei primi quindici anni della normativa attraverso le banche, si sono anche fermati sulle stesse banche quando invece non siano passati per andare stabilmente verso paradisi fiscali.[17] Oberate da una enorme quantità di adempimenti (addotti anche a giustificazione), fatti nei primi anni con attività labour intensive e connotati dalla gestione di masse cartacee e dati non trattati con la logica della integrazione sistemica, le aziende di credito hanno lamentato di essere state chiamate a svolgere funzioni improprie di “collaboratori di giustizia”, sopportando costi non ristorati per finalità che, per quanto condivise, andavano prioritariamente messe in capo allo Stato. Non è stata la materia dell’antiriciclaggio a far assumere la qualifica “di ausiliaria di giustizia” ma tutto l’insieme di altri compiti affrontati con i mezzi disponibili al momento: a) indagini in materia penale; b) indagini in materia fiscale; c) curatele fallimentari; d) usura etc. Su tutto ha poi influito, come è ovvio e naturale, l’adeguatezza o inadeguatezza degli strumenti propria della struttura e della dimensione della banca e del suo modello organizzativo, considerato per definizione spinto e articolato a sufficienza almeno nelle prime 10 banche, ma via via più cagionevole e poco resistente al variare della grandezza dell’azienda. E lo è divenuto soprattutto in presenza di una contiguità con il territorio degli organi di governance, contiguità che talvolta indebolisce la decisione per ragioni di prudenza. Ciò è potuto accadere, talvolta, anche per talune banche di dimensione medio grande. [18]
5.5 – Il secondo periodo dal 2005/2006 ad oggi: evoluzione della normativa, innovazioni di processo e nuovi modelli organizzativi.
A cominciare dal 2001, anno d’introduzione dell’Euro, gli sviluppi applicativi informatici, tesi a soddisfare prioritariamente le esigenze segnaletiche di vigilanza e ad allineare le procedure bancarie ai sistemi di pagamento e all’Europa, generano come sottoprodotto, attraverso il completamento della base dati, patrimoni informativi colloquianti tra di loro (con database relazionali) con contenuti assolutamente inimmaginabili sino qualche anno prima; diverranno questi la «vera chiave di volta come si vedrà in seguito per avviare a soluzione un problema gigantesco.» (Ciampicali, Antiriciclaggio, p.59.)
Le tecnologie disponibili, gli strumenti di Data Warehousing alleggeriscono il lavoro delle banche e di tutti gli organismi istituzionali incaricati in via generale del munus collettivo e chiamati dalla 231 a un rapporto sistematico di collaborazione e d’integrazione; prevarrà il ricorso a una metodologia non più costruita sulla quantità dei dati ma sulla loro qualità, concentrata sul cliente. La normativa asseconda le nuove opportunità offerte dal sistema bancario. Con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.56, di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE), viene ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina riunendo in un’unica cornice normativa tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (articolo 2 del citato decreto legislativo) con l’inclusione degli Istituti di moneta elettronica, delle SICAV, delle SGR e di altri intermediari; al di fuori del campo finanziario vengono inseriti i professionisti.[19] In nota tutto il complesso degli enti, con il relativo personale destinatario diretto ed indiretto della disciplina. Con il D.lgs. n.231 del 2007, invece, in attuazione della terza direttiva Ue 2005 che accoglie le raccomandazioni Gafi del 2003, si perfeziona il disegno legislativo con innovazioni sia di ordine strutturale sia sostanziale. All’art 2, in chiave amministrativa si ridefiniscono le azioni che danno vita al riciclaggio; all’art. 3 s’indica la natura della «collaborazione attiva» del sistema finanziario per l’adeguata verifica; poi si ridefiniscono i compiti di tutte le parti istituzionali, del Ministero delle finanze, dell’Unità di Informazione finanziaria presso Banca d’Italia, delle autorità di Vigilanza del settore, si attivano rapporti con le Forze di Polizia, la Dia e il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza e i meccanismi inerenti agli scambi d’informazione. Si elencano tutti i destinatari degli obblighi, precipuamente gli intermediari finanziari, indicando infine le modalità dell’adeguata verifica basata sul principio della customer due diligence e del monitoraggio della relazione con un approccio basato sul rischio, fortemente innovativo, perché adeguato all’attività, alla controparte: per natura giuridica, attività svolta, comportamenti, tipologia delle operazioni e altre qualificazione delle stesse. Questi i punti salienti che si sommano a quelli di altre iniziative già attuate o in via di attuazione[20] pure scaturite da obblighi di legge (vedi nota 5), da modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2004 n.311 in materia d’indagini bancarie (da eseguire solo in via telematica), dall’introduzione dell’obbligatorietà del codice fiscale previsto dalla stessa legge all’art.1 comma 332, (con decorrenza dall’1 gennaio 2006), e a seguire dalla Superanagrafe dell’art. 11 del decreto legge Monti del 6 dicembre 2011 n.201. Tutte finiranno per generare un sistema più efficace, più virtuoso fatto di dati, di relazioni sistemiche che si avvale soprattutto degli investimenti effettuati negli anni dalle banche per la gestione dei complessi adempimenti di Vigilanza, delle aree del credito, della finanza e del marketing. All’art. 41 viene disciplinata, infine, la materia delle operazioni sospette; di quelle che destano in ragione dell’entità, natura e altre circostanze il ragionevole dubbio di non appartenere alla categoria delle operazioni ordinarie o normali. L’obbligo segnaletico, come per il passato, ricade nel sistema sul responsabile della dipendenza, dell’ufficio, punto operativo o unità organizzativa «cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti (vedi in nota la caratterizzazione del personale bancario)» che deve segnalare al titolare o a un suo delegato le operazioni di cui al citato art. 41. A quest’ultimo compete la decisione se inviare la notizia all’UIF per i successivi approfondimenti. Il modello organizzativo della normativa ha introdotto elementi di novità capaci di sollevare le banche da una rilevante mole di lavoro non più legato alla pedissequa analisi di dati inconferenti e ad adempimenti amministrativi senza valore aggiunto, come, di fatto, è stato sino al 2007/2008. La nuova legge prevede che le ricerche vadano indirizzate sui dati qualitativi dei clienti (attraverso la customer due diligence) capaci di generare tutti gli incroci possibili sul profilo e sulla natura delle operazioni. Insomma una pre-analisi in sede di avvio della relazione, un’analisi successiva e un monitoraggio solo sulle operazioni meritevoli di approfondimenti sensibili sono i punti qualificanti della nuova disciplina assecondati da un sistema di controlli su più funzioni che Banca d’Italia richiede a tutte le aziende. I requisiti organizzativi a cagione dell’importanza sostanziale verranno richiamati in specifici provvedimenti[21] poi inseriti nella normativa di Vigilanza, cioè in un quadro giuridico ad alta valenza preventiva e repressiva. [22] I risultati del cambiamento non si sono fatti attendere; si leggono ponendo a confronto i numeri che qualificano l’operatività delle banche in particolare a partire dal 2008 e sino a tutto il 2012. Nel comunicato ultimo dell’UIF sull’attività del 2012 si legge:
«Le segnalazioni di operazioni sospette complessivamente pervenute all’Unità di Informazione finanziaria sono state 67.000, ancora in forte crescita (+36,6%) rispetto all’anno precedente; circa 170 segnalazioni hanno riguardato sospetti casi di finanziamento al terrorismo. Oltre il 96% delle segnalazioni proviene da banche e intermediari finanziari […]. L’analisi delle segnalazioni, l’osservazione del sistema e le verifiche ispettive hanno consentito all’UIF di continuare nell’opera di elaborazione e di diffusione di schemi e modelli di comportamento anomalo: […] sono stati resi pubblici gli schemi relativi al contratto di factoring, alle frodi fiscali internazionali e a quelle nelle fatturazioni.[23] L’attività di ricerca e studio si è focalizzata sugli utilizzi potenzialmente anomali dei nuovi strumenti di moneta elettronica. […] La sempre più completa e accurata analisi dei flussi, delle segnalazioni e delle basi informative di nuova acquisizione (nelle quali si potrà a breve ricomprendere anche quelle dell’anagrafica tributaria), le verifiche mirate sul campo, l’intensa collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, con gli Organi investigativi e giudiziari e con la rete internazionale delle Financial intelligence unit consentiranno all’Unità di svolgere con sempre maggior efficacia il proprio ruolo […].» (Comunicato UIF, 2012.)
Le relazioni annuali dell’UIF già a partire dal 2008 denotano elementi di positività del nuovo sistema ascrivibili non solo ai numeri ma anche a una più diffusa e reale percezione dell’antiriciclaggio come valore della legalità. L’ABI nella sua relazione 2012 scrive:
«la strategia condivisa a livello internazionale, comunitario e domestico per affrontare il riciclaggio ha determinato, quindi, una trasformazione del ruolo degli operatori bancari da potenziali strumenti di riciclaggio a parte integrante del sistema di contrasto imponendo una serie di obblighi di collaborazione attiva cui si sono nel tempo aggiunti obblighi che coinvolgono l’organizzazione della banca.
Si consideri al riguardo la costante opera di formazione che l’ABI svolge rispetto al settore bancario. Dal 2006 a fine ottobre 2012 sono state tenute 32 iniziative tra workshop/corsi/percorsi e Forum con un totale di 1.456 partecipanti; 270 iniziative di formazione in House e finanziata per un totale di 6.300 partecipanti; 312 banche hanno acquistato WBT e Quaderni formativi e 101 tra banche e altri clienti usufruiscono del sistema ABICS volto a supportare la funzione di compliance delle banche nella gestione della conformità alle normative.»
Nella relazione, ai fini dell’analisi della concorrenza con il sistema delle banche estere, si fa un cenno ai costi: «come più volte rappresentato dal Presidente dell’Aibe (Associazione bancaria europea delle banche operanti in Italia), Dott. Guido Rosa, i costi d’implementazione della normativa antiriciclaggio sono più elevati rispetto alla media europea.» Infine si fa notare che l’archivio dei rapporti finanziari diviene pienamente operativo anche per le indagini penali a partire dal 3 luglio 2009, data nella quale il Ministero della giustizia ha sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle entrate per l’accesso diretto da parte delle Procure della Repubblica ai dati dello stesso Archivio per svolgere c.d. indagini di primo livello.
Le informazioni alla base della nuova struttura dell’Archivio anagrafico per le esigenze fiscali a uso dell’Agenzia delle Entrate finiscono per svolgere una funzione suppletiva che si aggiunge agli impegni del sistema delle banche e della finanza. Nella sua relazione del 2010 alla Commissione parlamentare sul tema dell’archivio anagrafico Befera, Direttore della Agenzia delle entrate, evidenzia come, con il contributo del sistema finanziario, la base dati dell’Archivio, strumento fondamentale per le indagini di natura fiscale, si presenti con 890 milioni di rapporti, di cui 290 milioni cointestati, con circa 85 milioni di extra conto e 65 milioni di deleghe.[24] Solo l’IT ha potuto assicurare un tale risultato. I dati giustificano, se occorresse farlo, le insufficienze del primo periodo e del pari pongono le basi per un’azione efficace per il futuro. I due sistemi (informatico/applicativi), quello congiunto delle banche e delle istituzioni finanziarie e quello dell’Agenzia delle entrate, sono la sola opportunità per dare una spallata determinante ai fenomeni di laundering, evasione e corruzione. Nel disegno complessivo le banche hanno contribuito svolgendo un ruolo fortemente proattivo. Il tutto non può e non potrà escludere che singoli episodi di malaffare, di infedeltà, di mala gestio possano avere spazio anche in ragione del fatto che l’economia criminale, proprio per essere impresa e perché costituita da soggetti ormai decisamente maturi come imprenditori, non è stata alla finestra; ha a sua volta migliorato le performances operative con il ricorso alle soluzioni suggerite dalla globalizzazione e dalla telematica. La lettura delle notizie di stampa sulle emersioni dice però quanto l’intero sistema sia migliorato. La recente relazione della Corte dei Conti e l’ultimo rapporto della Guardia di Finanza danno i dati della collaborazione del sistema bancario in merito all’evasione: 19 mila accessi dell’Agenzia delle entrate e 9 mila della Guardia di Finanza nel solo anno 2012, due terzi più del 2010. L’evasione non è un tema a sé stante ma una faccia dell’economia sommersa ove non è agevole distinguere tra frode al fisco e impresa criminale. L’ultimo passo da compiere è nella ricerca delle opportunità per rendere omogenea la sensibilità di tutti gli operatori bancari portatori di responsabilità gestionali in tutte le tipologie di azienda, non tanto nelle banche quanto nel sistema della finanza allargata cui contribuiscono la famiglia dei consulenti e dei promotori finanziari autonomi (più esposti), delle finanziarie, delle fiduciarie, dei trust su cui le verifiche ispettive della Vigilanza e della Consob non potranno in ragione del numero essere sempre mirate, costanti e continue. Come pure forse occorrerà costruire delle professionalità specifiche interne e/o delle competenze da distribuire in tutti i livelli della filiera organizzativa a supporto di chi opera, di chi controlla e di chi gestisce le relazioni con le altre entità della catena. La relazione Greco, del Gruppo di studio sull’autoriciclaggio costituito con decreto del Ministero della Giustizia dell’8 gennaio 2013 con cui si ribadisce l’esigenza di prevedere la nuova fattispecie penale ai fini del rafforzamento dei presidi di prevenzione e repressione e la predisposizione di adeguati strumenti di controllo sui flussi finanziari da e verso l’estero, conclude il lavoro con alcuni dati indicativi:
«negli anni dal giugno del 2009 a giugno 2012 le contestazioni elevate da quest’ultima per omessa segnalazione di operazioni sospette sono state 233, di cui 113 archiviate dal Ministero per mancata valutazione del profilo soggettivo del cliente. L’UIF ha invece sempre nello stesso periodo riscontrato 146 ipotesi di omesse segnalazioni di operazioni sospette.» (FONTE ???) relazione
Dati irrisori rispetto al numero di operatori interessati e al numero di operazioni che transitano nel sistema finanziario fatto di vari miliardi di unità.
«L’approfondimento delle segnalazioni sospette, prosegue la relazione, ha consentito l’apertura di 1004 nuovi contesti investigativi di natura penale per reati contro il patrimonio, per l’antiriciclaggio e di natura tributaria.»
Fermarsi ai dati e non andare oltre, come si è detto in apertura del lavoro, appare utile e opportuno. Aggiungere la notazione sul fatto che essi sono fortemente indicativi è anche necessario : infatti possono generare fiducia e minore preoccupazione. Di certo l’insieme delle aziende indicate in nota 20 (tante) ha fatto il possibile per evitare facili congetture sugli intrecci tra banca e malaffare. Un’ultima conclusiva considerazione. Già nel 2009 l’intero quadro legislativo è stato valutato positivamente dal FAFT (FATF, Third Mutual Evaluation Follow Up Italy, 2009). La Commissione “on organised crime, corruption and money laundering” della Ue ha poi depositato le conclusioni dei lavori (rapporto n.2107 del 10/6) e le proposte di risoluzione al parlamento: circa 60. Tra esse spiccano la nomina di un Procuratore Europeo, l’aggressione dei patrimoni e l’impiego delle tecnologie (raccomandazioni 45, 46 e 47). La proposta di istituire la procura europea è stata fatta dalla Commissione in data 17 luglio scorso. Le tecnologie sono sulla buona strada in tutti i paesi Europei e del G20. Sono l’unica via. La società di consulenza americana Thomson Reuter nel White Paper di giugno 2013 “tecnologia per combattere tutti i fenomeni malavitosi compreso il riciclaggio” scrive: «The biggest barrier in the fight against money laundering it’s a big data problem. There are literaly trillions of transactions going through the world’s financial system – That’s were tecnology will help in this fight”. E’ un problema di dati; va affrontato con le infrastrutture giuste messe a disposizione della filiera di tutti ruoli istituzionali. La convinzione dei partners europei e del G20 sull’esigenza di usare le leve dell’antiriciclaggio come barriera all’entrata del fenomeno mafioso e criminale diventa sempre più patrimonio del sistema finanziario e bancario, nazionale e internazionale. Va radicata anche in tanti altri ambiti della società civile. Le premesse non mancano; il collante sta anche in una strategia politica più determinata i cui contenuti, peraltro, sono rassegnati in maniera puntuale nel citato documento 2107 del giugno di quest’anno della Commissione Europea “on organised crime, corruption and money laundering” che si segnala alla lettura.
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[1] Italia al 27% contro il 16% della Germania, il 15% della Francia, il 12% dell’UK, il 21 del Belgio, il 13% dell’Olanda.
[2] Sole 24 ore del 13 luglio 2013 e Studio dell’economista Richard Murphy, direttore del Tax Research di Londra. Già nel 2008 il valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico veniva compreso tra un minimo di 255 e un massimo 275 miliardi di euro e l’ISTAT sempre per il 2008 scriveva: «Il peso dell’economia sommersa è compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del PIL (nel 2000 era tra 18,2 e 19,1 per cento). Tra il 2000 e il 2008 l’ammontare del valore aggiunto sommerso registra una tendenziale flessione, pur mostrando andamenti alterni: la quota del sommerso economico sul PIL raggiunge il picco più alto (19,7 per cento) nel 2001, per poi decrescere fino al 2007 (17,2 per cento) e mostrare segnali di ripresa nel 2008.» (17,5 per cento è il dato segnalato «anche nella dichiarazione del Direttore Generale della Banca d’Italia, Tarantola, in sede di audizione della Commissione Parlamentare sulle attività mafiose e il costo per la economia»).
[3] Direttiva del Consiglio Eu del giugno 1991 (91/308/CEE) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il Consiglio delle Comunità Europee, omissis , «considerando che, nel caso in cui gli enti creditizi e finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite (operazione in appresso denominata riciclaggio), possono risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità dell’ente coinvolto e la credibilità dell’intero sistema finanziario, che perderebbe di conseguenza la fiducia del pubblico […] omissis.» Il principio ispiratore, all’origine, della normativa antiriciclaggio elaborato dal Gruppo dei 10 di Basilea già nel 1988 è stato di sola difesa del sistema bancario e finanziario e della sua stabilità minacciata dagli effetti esiziali dei rischi operativi e reputazionali. Il Comitato di Basilea in quegli anni elaborava una serie di misure che avrebbero dato vita ai meccanismi della Vigilanza prudenziale intesi a preservare la stabilità delle banche e la loro continuità. La minaccia costituita dalla crescita del crimine, specie nel traffico di stupefacenti, e la grande quantità di denaro illegale e illecito che si riservava sul sistema, insieme alla presenza di non pochi soggetti che pure interagivano con esso in quanto clienti, apparvero da subito fattori di instabilità e di incertezza del sistema da presidiare.
[4] Direttiva del Consiglio Eu del giugno 1991 (91/308/CEE) “ considerando che il riciclaggio incide palesemente sull’aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a quest’attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri; considerando che il riciclaggio deve essere combattuto prevalentemente con strumenti di natura penale e nel quadro di una cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e autorità di polizia, come è previsto, nel campo degli stupefacenti, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 (in appresso denominata «convenzione di Vienna») ed estesa a sua volta a tutte le attività criminose dalla convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l’8 novembre 1990 a Strasburgo ……….. omissis”
[5] L’impiego del codice fiscale è stato previsto dalla legge 413 del 1991 per fini tributari. Già con essa, ex articolo 20, veniva istituita altresì l’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito. Con decreto del Ministero delle finanze n.209 del 4 agosto 2000, attuativo della legge, dopo 9 anni, se ne ribadì la attivazione. Passeranno altri sei anni prima che diventi obbligatorio per tutti. Nel decreto legislativo per l’attivazione dell’Archivio unico del 1992 tra i dati che le banche avrebbero dovuto rilevare e segnalare era compreso il codice fiscale. Per completare tutto il processo informatico occorreranno anni. Solo a partire dal 1 gennaio 2006 non se ne potrà più fare a meno. Il codice diventerà, infatti, funzionale per la costruzione del data base dei dati anagrafici da segnalare all’Agenzia dell’entrate.
[6] Il reato di autoriciclaggio è già vigente negli ordinamenti Spagnolo, Francese, Statunitense e Svizzero. Previsto dalla Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 1999, già previsto dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990 (ratificata dall’Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328) viene richiamato dalle raccomandazioni 2005 del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Ancora, la risoluzione sulla criminalità organizzata nell’Unione Europea, approvata dal Parlamento Europeo il 25 ottobre 2011, oltre a prevedere l’eventuale punibilità del riciclaggio a titolo colposo, chiede agli Stati membri «di inserire come obbligatoria […] la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero del riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha conseguito le somme in maniera illecita» (raccomandazione 41).Ad oggi se ne sta ancora parlando giacchè occorre mediare tra la nuova disciplina e la sanatoria delle evasioni fiscali legate all’esportazione di capitali.
[7] Con la legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito legge antiriciclaggio) l’ordinamento italiano ha avuto la prima normativa. Le misure di prevenzione vengono in seguito rinforzate con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che ha affida all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) il compito di ricevere direttamente dagli intermediari le segnalazioni di operazione sospetta prima indirizzate ai Questori. Con il successivo decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 gli obblighi antiriciclaggio vengono estesi a soggetti che svolgono determinate attività non finanziarie. Infine il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.56, di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio (direttiva 2001/97/CE), amplia ulteriormente l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina inserendo le SICAV, le SGR e molti altri intermediari specificamente elencati; al di fuori del campo finanziario vengono inseriti i professionisti.
[8] La nuova modalità transazionale è rappresentata dai numeri che qui si riportano indicativi di relazioni non di contatto: 31,7 milioni di carte debito; 17,2 milioni di carte di credito; 1,05 milioni di POS. 15 milioni di servizi dispositivi tramite internet banking per le famiglie; 2,2 milioni di servizi dispositivi per le imprese; modalità che fanno transitare in automatico miliardi di transazioni e miliardi di importi in €.
[9] Un portafoglio applicativo nelle 796 banche di non meno di 100/120 procedure alimentato da miliardi di transazioni.
[10] Quante ne sono state previste dalla delibera della Banca d’Italia del 23/12/2009 (allegato1) per Banche, Poste, Sim, Sgr, Sicav, intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 TUB. Per le altre entità il numero è minore.
[11] Acronimo di Gestione indici anomalie e operazioni sospette.
[12] Plus, inserto del sole 24ore n.575 del 24 agosto 2013. Antiriciclaggio. Il conto si blocca se la banca non può verificare il cliente. Obblighi della normativa antiriciclaggio. Nota: articoli come quello che si leggono su Plus denotano l’orientamento generale che è quello di trasformare in un adempimento amministrativo l’impegno alla conoscibilità del rapporto che, nella stragrande maggioranza dei casi, è decennale, consolidato e perciò stesso accompagnato da una presunzione di sana regolarità e conoscibilità. La verifica dovrebbe tutt’al più riguardare i rapporti recenti.
[13] Ricchezza investita in strumenti finanziari e depositi detenuta presso intermediari italiani (dati di fine periodo 2012) cosi rappresentata: 1.269 miliardi di euro della clientela retail privata e famiglie operatrici (Consob); 987 miliardi depositi presso le banche. I titoli obbligazionari e altri amministrati dalle banche sono a 1.027 miliardi di € (Fonti: Consob e Banca d’Italia). Di questa ricchezza complessiva 1.264 miliardi di € sono detenuti da fondi italiani ed esteri. In dieci anni il mercato dei bond si è raddoppiato; la crescita dei bond ha superato quella degli assets bancari. La clientela privata con un rapporto di conto corrente e di deposito titoli è costituita da circa 35 milioni di posizioni. Non è disponibile il numero di posizioni dei clienti dei fondi.
[14]A fine 2012 in centrale rischi (con il nuovo limite di censimento di 30 mila € in vigore dal 2009) figurano circa 12 milioni di posizioni di cui 7,8 affidati e 4,1 quali prestatori di garanzie. Circa 12 milioni di clienti che dovrebbero essere ben noti alla banca a cagione delle istruttorie che concernono il merito creditizio. La fondatezza della informazioni fornite in sede di istruttoria è tutelata dall’art. 137 del TURC in tema di mendacio bancario che prevede per il cliente una pena sino a un anno e una multa di 10 milioni di lire. Per il falso interno del dipendente è prevista una pena da sei mesi a tre anni e una multa sino a 20 milioni di lire. Per le ipotesi di reato non comprese nel citato articolo occorre riferirsi alle norme penali generali e speciali.
[15] L’elencazione delle modalità operative non è esaustiva. Per una lettura completa vedi i due ponderosi rapporti della Guardia di Finanza (a- presidi nazionali per la prevenzione da utilizzo del sistema finanziario; b- quaderni sui paradisi finanziari) nei quali sono descritte tra le altre anche tutte le operazioni di natura transfrontaliera e quelle con i paradisi fiscali, le frodi carosello, le operazioni di transfer pricing all’apparenza regolari. Solo attraverso indagini approfondite collegate con i flussi, con i dati aziendali, con i sistemi di contabilità, con le aziende e i personaggi che delinquono si riesce a svelare la natura illecita delle operazioni.
[16] Anno e (numero): 2007 (n. 12.202); 2008 (n. 14.237); 2009 (n. 20.654); 2010 (n. 37.144) 2011 (n. 48.834).
[17] Secondo lo studio recente del 2012, che si rinnova da anni, della Boston Consulting Group le ricchezze finanziarie custodite nei forzieri dei paradisi fiscali di tutto il mondo sono cresciuti del 6,1% rispetto al 2011 ed hanno raggiunto la cifra record di 8.500 miliardi di dollari. Una quota sensibile appartiene all’Italia, come sta emergendo dalla emersione di casi recenti e ben noti costituiti da operazioni di laundering connesse a evasioni fiscali e probabilmente anche a scelte di prudente accantonamento, al riparo dalla visibilità, da parte delle imprese criminali di significative risorse illecite.
[18] Relazione ABI: «In questo contesto, va tenuto presente che la “prossimità” della banca a fenomeni di denaro sporco deriva fisiologicamente da rischi di manipolazione inconsapevole dei percorsi operativi tipici della professione bancaria (sistemi di pagamento, raccolta di fondi, intermediazione in strumenti finanziari, etc.) che espongono le imprese bancarie al rischio di utilizzi da parte di terzi ai fini di “trasformazione” del denaro proveniente da reati. Ci sono casi di operazioni finalizzate al riciclaggio, di particolare complessità tecnica sotto il profilo ricostruttivo, tali da poter essere con difficoltà rilevate non solo dalla banca ma anche da operatori esperti sul piano economico e giuridico. L’ampia gamma dei servizi in cui si articola l’attività bancaria e il processo di strutturazione che rende le operazioni di riciclaggio sempre più sofisticate sotto il profilo finanziario sono elementi che debbono indurre a riflettere sulla complessità dell’opera richiesta al settore e a tenere in giusta considerazione il rischio di anomala utilizzazione cui è esposta l’impresa bancaria.»
Nota dell’autore : Campania , Puglia, Calabria e Sicilia contano una rete di banche locali di categoria pari a 77 unità aziendali con un numero di 547 sportelli per una media di 7 sportelli a banca. C’è da domandarsi come sia possibile, in un territorio tristemente famoso per la presenza di organizzazioni delinquenziali diffuse, applicare e attivare la rigorosa disciplina dell’antiriciclaggio non alla collection dei dati nell’archivio Unico che poi s’inviano all’UIF ma quella della segnalazione delle operazioni sospette. Tra l’altro sino al ‘97 le operazioni sospette si segnalavano direttamente alla Questura e non all’UIC, poi sostituito dall’UIF dal 2007.
[19]706 Banche con 197 Spa e 22.642 sportelli; 37 Popolari con 5.489 sportelli; 394 BCC con 4.448 sportelli; 78 Filiali di Banche estere con 328 sportelli; 101 SIM; 172 SICAV; 186 società finanziarie ex art 107 del TUB; 658 società finanziarie ex art 106 del TUB, 44 Istituti di pagamento e 3 Istituti di Moneta elettronica. 314.563 dipendenti ,di cui 117.459 nelle banche maggiori, 20.546 nelle banche grandi, 64.508 nelle banche medie, 74.485 nelle banche piccole e 37.765 nelle banche minori. Con un personale così distribuito nei gradi gerarchici ai fini delle responsabilità: 2,2% dirigenti; 38,5% quadri direttivi con responsabilità affievolite e 59,3% di grado impiegatizio con responsabilità di sola natura operativa. Altre 300 mila risorse del settore finanziario diverso dalle banche, numero comprensivo dei promotori finanziari, completano il quadro soggettivo. A tutti si indirizza la normativa sull’antiriciclaggio sin dal 1991 con obblighi diversi di identificazione, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette sulla base dell’articolazione delle norme aziendali e della struttura organizzativa a presidio della materia. A tutti si aggiungono 146.000 dipendenti Bancoposta, 122.000 mediatori creditizi, 70.000 Agenti in attività finanziarie, nonché le 25.131 società controllate da Isvap e 9.178 società di mediazione creditizia. (Fonte UIF.)
[20] L’Archivio dei rapporti finanziari destinato a diventare una apposita sezione dell’Anagrafe tributaria già prevista dall’art 7 del DPR 1973 n.605 e già richiamato della legge 30 dicembre 1991 n.413 che recita «disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; omissis». L’archivio inserito nel provvedimento del direttore Entrate 22/12/2005, approvato dal Garante nel provvedimento del 19/01/2007, dà attuazione all’art 37 della delega del decreto legge 4/7/2006 n.223, la Visco Bersani, che viene poi ripreso dal Decreto Legge 2 /12/ 2011 n. 201 (Legge Monti) «Disposizioni urgenti per la crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici», in vigore dal 1 gennaio 2012. Entrerà in attuazione solo a seguito del provvedimento del marzo 2013 a partire dall’ottobre dello stesso anno. I dati dell’archivio verranno utilizzati ai fini dell’antiriciclaggio anche ad opera delle forze di Polizia, della Guardia di Finanza e dalla Magistratura e dalla stessa Agenzia delle Entrate (ex art. 36 comma 6 del D.lgs. 231/07 Nuova legge sull’antiriciclaggio).
[21] Circolare n.263 del 27/12/2006 e aggiornamento della Normativa di Vigilanza Titolo V capitolo 7 del 2/7/2013.
[22] Banca d’Italia Provvedimenti del 2011 recanti disposizioni attuative in materia di organizzazione inserite in data 2 luglio 2013 nel 15mo aggiornamento delle disposizioni di vigilanza nel capitolo VII dei controlli interni.
[23] Gli schemi sono ancora di più: usura, ricorso anomalo ai finanziamenti pubblici, utilizzo anomalo delle carte di credito, richiami sull’uso del contante etc. Costituiscono driver di orientamento per l’esame delle operazioni sospette.
[24] Nella relazione dell’ABI alla Commissione Parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro – collaborazione del settore bancario nel contrasto alla criminalità organizzata – audizione del 29 ottobre 2012, i dati, solo due anni dopo, diventeranno 1 miliardo di rapporti censiti, 200 milioni di rapporti cointestati.100 milioni di extraconti e 100 milioni di deleghe.