Il pezzo era stato scritto ed appostato stamane. Aveva un diverso titolo che ho dovuto rettificare. I provvedimenti normativi (decreti) appena pubblicati, di cui ho aggiunto in calce gli articoli pertinenti, rendono non più attuale la premessa del testo che tendeva a suggerire e consigliare un nuovo modello di vita associativa.
Il quadro normativo da conto delle ragioni sottese. Si aprono nuove strade nei processi istituzionali , non per convinzione organizzativa mirata alla facilitazione delle attività di relazione, ma come opportunità innovative consentite alla politica in questo contesto di criticità.
Ed è probabile che la la scelta fatta possa aprire una breccia nuova sulla base non di sole convinzioni ma di reale utilità per la società.
UN MODO DI FARE “ROTARY ” DIVENUTO ATTUALE CON IL CORONAVIRUS
Utilizzo strumentalmente un abstract ristrettissimo, parte di una delle tante mail e corrispondenza interna, riservata, mantenuta con alcuni soci e past President sul tema della riorganizzazione del distretto per entrare in argomento.
Tra i motivi indicati per dividerci vi erano la distanza, i costi, ed altri aspetti organizzativi non fondamentali in un momento in cui invece la forza era data, ed è data, dallo stare insieme.
Il dato è tratto e non si torna indietro. Il distretto 2100 sulla base di quelle argomentazioni discutibili si è diviso in due realtà associative: Campania e Calabria.
Ora, invece, alla luce del Coronavirus che sta rivalutando la rete e un nuovo modello organizzativo della vita sociale, e non solo, si è indotti a riflettere e ad argomentare sulle tante attività superflue e sui momenti non proprio utili dei Club e del Distretto, come si suol dire, senza un reale valore aggiunto , realizzabili in alternativa, con un uso adeguato della rete ( tante riunioni distrettuali a basso valore contenutistico che non sono finalizzate a mettere in campo iniziative pro Rotary e per le sei missions della Fondazione ).
La rete, peraltro, non esclude ma semmai rafforza la esigenza strategica di realizzare poi a valle, in pochi ma importanti momenti dell’anno, incontri reali, efficaci, di sola relazione e conoscenza con l’obiettivo di sviluppare il valore e il sentimento dell’amicizia; uno dei must dell’associazione che serve a cementare quelle opportunità che si possono cogliere solo stando insieme e con la condivisione degli scopi.
In altri termini punto cardine dell’ organizzazione, non solo di ora ( vedi il libro di Billy Gates Business “Alla velocità del pensiero 1999” il libro Bit Bang, Sole 24 ore, anno 2000 della Boston Consulting ), che vale per tutte le attività di impresa, per le aziende sia pubbliche che private, per le associazioni e perfino per la Scuola e le Università, è concentrarsi sulle vere ed importanti iniziative “core”; quando si fanno incontri e riunioni , stage, seminari occorre relegare e delegare alla rete, alle funzioni che sono sulla rete e che sono nate per la rete, tutto ciò che può essere svolto a distanza con l’ausilio delle tecnologie, delle soluzioni sempre a disposizioni e nel tempo fruibili.
Ne è un esempio, nel nostro caso, tutta la grande mole di funzioni di e-learning rotariane, appostate sul sito internazionale, in tutte le lingue e per tutto il mondo, per capire il Rotary, la sua anima, il suo stato giuridico e regolamentare, leggere i dati che sono a disposizione di tutti e che sono li proprio per facilitare.
Poi magari una, due volte all’ anno, club, distretti ed associazioni capitalizzano in meeting quanto hanno appreso a distanza ed anche attraverso incontri in rete, non attraverso la pedissequa ripetizione di contenuti scolastici e cognitivi, ma solo esercitando modalità per lo sviluppo delle relazioni umane e per confrontarsi sul modo di fare Rotary, focalizzandosi sui disegni strategici internazionali, nazionali e territoriali ed attivando progetti operativi di CLUB.
In altri termini, senza essere banali, si risparmiano tempo (risorsa da non bruciare per spostamenti) e denaro, e ci si concentra sulla qualità e sulle idee che contano per il Rotary e la società.
Naturalmente ciò che dico da qualche tempo e che ho scritto nella corrispondenza con amici rotariani in occasione del progetto di divisione, valeva allora per l’ex distretto 2100 ma potrà e dovrà valere anche con la nuova riorganizzazione della sola Campana.
Qui di seguito alcuni sintetici stralci della nota in cui sostenevo che i problemi del tempo, dei costi e delle distanze, potevano essere affrontati con modalità diverse dalla separazione.
“Caro amico,
Non sono andato tanto indietro nella raccolta della documentazione e bene hai fatto a farmene invio; mi risparmi un lavoro. omissis …….
Mantengo per tutte le aree due o tre anni nell’ultimo PC corrente, Tutto il resto fuori da due o tre anni è su hard disk esterni protetti, backappati o su un secondo pc.
Non voglio perdere nulla e non voglio correre rischi.
E cosi conservo una storia più che decennale della vita del Club e del distretto.
Quindi del Rotary al momento ho in linea solo gli due anni ……………………, e tanto basta perchè, come sai, questo è il terzo tentativo di divisione in pochi anni.
Sia quello del tuo anno che quello di ………… sono abortiti con percentuali di non adesioni alla divisione la cui procedure non hanno fatto altro che creare fratture e incomprensioni senza arrivare ad un risultato. omissis ………….
Un dato serve per capire cosa succederà il giorno dopo: la Calabria avrebbe 42 Club e 1547 soci: sarebbe la Cenerentola di Italia ( con tutto quello che sta succedendo in chiave politica sarebbe un bel dire ) e noi Campania figureremmo al 6 posto sia per numero di Club che di soci passando da una posizione di Rango ( diciamo cosi ) ad una situazione di mezza tacca.
Questo è il dato politico e strategico. omissis …………………………………
Non credo alle esigenze di carattere organizzativo nè alle dinamiche dei costi : sono motivazioni che forse oscurano, sottendono anche altre finalità, talune comprensibili altre incomprensibili.
Ma quelle attinenti alle inefficienze organizzative se affidate a risorse manageriali possono trasformarsi in opportunità.
I manager di aziende multinazionali di tutto il mondo con migliaia di risorse e responsabilità di risultati ed altre cose, pur stando sempre in aereo per ovvi motivi – ripeto nel mondo- possono accampare motivi di distanza , di costi e di contatto ? I Governatori di paesi quali Argentina, Brasile etc ed altri come fanno ?
Il Rotary è lo stesso in tutto il mondo; funziona con le stesse regole dappertutto con gli stessi codici, principi, statuti e regolamenti. omissis………………………………………………….
E poi c’è un dato tutto nostro sul quale riflettere: Il Gruppo partenopeo ha perso negli ultimi 10 anni circa 150 soci mentre sono nati altri Club.
Noi al momento della Chart eravamo 52, lo leggo dal documento utilissimo che hai mandato tu . Oggi siamo 48 destinati potenzialmente a diventare di meno. Ed allora per fare una separazione conta il numero dei Club o il numero dei soci ?
omissis
La rilettura della intera mail con altre argomentazioni, alla luce di eventi quali quelli che oggi stiamo vivendo, induce ad una riflessione banale.
Solo le emergenze e le criticità costringono gli uomini a prendere decisioni dure che, nella fase delle buona tranquillità , vengono osteggiate e mal digerite per ragioni ben note.
E che, invece, sono necessarie per migliorare la qualità della vita complessiva e l’efficienza del sistema e di tutto il mondo che in esso insiste: aziende, pubblica amministrazione, sanità, giustizia etc etc.
Vale per il Rotary ma anche per tanti altri aspetti della società attuale che, a valle della storia del Coronavirus 19 che ci auguriamo si concluda al più presto e bene per il paese, diventerà diversa: sarà costretta a far riscoprire tutti i vantaggi delle cinque E di Lisbona ( trattato del 1990 ) sulle quali in particolare l’Italia accusa un pesante ritardo pur avendone a causa delle sue debolezze strutturali maggior bisogno.
Un esempio stringente di oggi e non è l’unico: l’ e-learning nelle Università e nelle Scuole, di cui si scoprono le enormi opportunità sin qui scarsamente utilizzate, è divenuto un tema di ascolto quotidiano e il sostegno ( l’unico) per la intera popolazione universitaria e per le Scuole di primo e secondo grado. Una marea enorme di studenti in movimento costretta a stare a casa ed a scoprire un modo nuovo per apprendere, imparare e lavorare nella qualità di studenti. I paesi del Nord per le loro esigenze climatiche ed ambientali e non solo sono già attrezzati. Come avrebbero potuto rispondere alla crescita culturale della società senza una delle E ?. Ma il racconto non si esaurisce qui.
Speriamo di poterlo riprendere in fretta, con la caduta di tutti e dei tanti ostacoli frapposti dalla “società che intermedia”, nell’interesse d tutti, e di riguadagnare il ruolo che l’Italia reale merita come sta dimostrando il ceto della sanità che vincerà, ne sono sicuro, ma solo per lo sforzo ed il sacrificio degli uomini in trincea e non per la gli aiuti che dovevano essere dati quando confrontando gli aridi numeri emergeva che a parità di cittadini il numero dei posti letto era uno dei più bassi dell’Europa a 27, ed il numero dei medici era carente di 50mila unità cosi come quello del personale ausiliario di circa 60 mila unità.
Qualcosa non quadrava ma la politica non se ne accorgeva dal 2017.
Questi sono i dati. Mancano nel rapporto con l’Europa a 15 rispetto al numero degli abitanti, 593 mila addetti nella pubblica amministrazione, 486 mila nella istruzione e 1485 nella sanità e nella assistenza sociale. Facciamo le nozze con i fichi secchi. C’è una ragione.Si ma non è questa la sede per parlarne. Altro giro.
federico daniello
fonte Eurostat
tavola al 2017 degli occupati nel settore
EU Italia eu15 italia eu27 GAP
Sanità e assistenza sociale |
21.521 |
1.812 |
8,3 |
4,7 |
3,6 |
1.435 |
Pubblica amministrazione, difesa e previdenza |
12.178 |
1.241 |
4,7 |
3,2 |
1,5 |
592 |
Istruzione |
13.694 |
1.572 |
5,3 |
4,1 |
1,2 |
486 |
Non avevo ancora letto i provvedimenti normativi. Sono appena noti.
Sembrano la logica conseguenza di quanto sopra
(Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte comunali, degli organi di governo di province e città metropolitane, dei consigli e delle giunte regionali)
art 69
-
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati rispettivamente dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il segretario comunale. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome in assenza di una diversa regolamentazione da parte delle leggi regionali e provinciali.
-
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Relazione illustrativa
La norma in esame mira a consentire – temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza - lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, in tutti i comuni che non abbiano regolamentato tale modalità di svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.
La disposizione lascia ampia autonomia all’ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, che fissi criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario comunale, al fine di consentire l’immediata redazione e sottoscrizione del relativo verbale).
Le modalità procedimentali previste ricalcano un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali, nonché nella prassi delle società private.
Relazione tecnica
L’applicazione della disposizione ha luogo nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 71
(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese)
1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici.
-
Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
-
Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
-
Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Relazione illustrativa
La disposizione in esame intende favorire l’applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19 e di conseguente mitigazione del rischio, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica.
In particolare, la norma intende rafforzare e completare la misura, già disposta dall’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con la quale è stata prevista per le amministrazioni pubbliche nonché per le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la possibilità di implementare, accelerare e semplificare le procedure di acquisto di personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l’applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti.
A tali fini appare imprescindibile procedere con urgenza alla modernizzazione della dotazione tecnologica delle predette amministrazioni pubbliche consentendo in tempi rapidi l’acquisto di servizi, anche di connettività, ad alto valore tecnologico, idonei a garantire la fruibilità sia delle funzionalità da parte dei dipendenti (al fine di intensificare la possibilità di ricorso alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e massimizzare la produttività individuale), sia dei servizi erogati dalla amministrazione a cittadini e imprese.
In questo senso, la disposizione mira ad accelerare i processi di trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche che, attraverso procedimenti di acquisizione semplificati, possono dotarsi in tempi brevi di nuove tecnologie basate principalmente su tecnologia cloud, idonea a semplificare le attività di archiviazione e gestione dei dati, a facilitare l’accesso ad applicazioni, contenuti o servizi attraverso la rete Internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita. La tecnologia utile può essere basata sul modello Software-as-a-Service (SaaS), che rappresenta il cloud più comune e più usato dove si concede agli utenti accesso ad applicazioni e programmi.
E’ evidente, poi, che la necessità di affrontare l’emergenza, unitamente all’alto valore tecnologico dei beni e dei servizi occorrenti e alla rapida obsolescenza degli stessi, impongono tempi altrettanto rapidi di approvvigionamento.
L’intervento normativo proposto, pertanto, consente alle amministrazioni, di fronteggiare l’emergenza e, fino al 31 dicembre 2020, di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto, assicurando comunque l’interesse del mercato essendo previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista per i casi di eccezionalità ed urgenza dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I progetti che le amministrazioni intendono realizzare facendo acquisto alle modalità previste dalla disposizione debbono essere comunque coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e integrati, ove possibile, con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità previste dalla disposizione introdotta devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell’impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
La misura di semplificazione è consentita fino al 31 dicembre 2020.
Relazione tecnica
MANCA RT
Art. 72
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19.)
-
Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.
-
Al comma 1-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell’atto di conferimento».
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Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede a valere nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Relazione illustrativa
La disposizione in esame intende offrire immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e innovazione tecnologica che si impongono quali misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, già con l’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è stata prevista per le amministrazioni pubbliche la possibilità di implementare, accelerare e semplificare le procedure di acquisto di personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l’applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti. Più in generale, il contrasto al diffondersi del virus COVID 19 ha imposto una serie di stringenti misure di contenimento, che necessitano dell’adozione di soluzioni di digitalizzazione e innovazione tecnologica per consentire l’erogazione di servizi a distanza mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie.
A tali fini, fermo restando il contingente di esperti già incaricati a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui incarichi sono confermati nella loro validità ed efficacia fino alla naturale scadenza indicata nell’atto di conferimento, è creato un ulteriore contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, chiamati ad operare sino al 31 dicembre 2020, a supporto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’attuazione delle misure di innovazione tecnologica e di digitalizzazione assunte per fronteggiare e contenere il diffondersi del Virus COVID 19.
Gli esperti sono nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente, la composizione ed i relativi compensi.
Relazione tecnica